Chi siamo

Presidente: Stefano Quaglia
Vicepresidente: Stefania Laguardia

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Statuto di “LEGNANO FUTURA”

ART. 1 – DENOMINAZIONE, DURATA

E’ costituito il Comitato denominato

“Legnano Futura”
ovvero “LF”

Il Comitato ha durata indeterminata, salvo quanto precisato successivamente nel presente statuto.

ART. 2 – DISCIPLINA GIURIDICA

Il Comitato non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di aderenti o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli aderenti nei settori: culturale, civile, sociale, ricreativo. A tal fine il Comitato potrà organizzare incontri, seminari, convegni, corsi di formazione, sondaggi, comitati e gestire progetti di ricerca. E’ esclusa qualsiasi finalità sindacale o datoriale, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli aderenti.
Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli aderenti, anche in forme indirette.
Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, dal codice civile e dalla ulteriore normativa applicabile.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE, MISSIONE, FINALITA’ E ATTIVITA’

Il Comitato è un gruppo di persone interessate alla politica e al buon governo della città di Legnano, proponendo progetti che veicolino un’idea di città intorno alla quale produrre aggregazione e partecipazione attiva della cittadinanza.
Le finalità sono le seguenti:
1)    Progetto
LF  opera per la realizzazione di progetti per la città di Legnano.
2)    Partecipazione
Vogliamo costruire proposte ascoltando la città. In particolare vogliamo stimolare la partecipazione attraverso la promozione di incontri con gli attori attivi sul territorio e con il coinvolgimento mirato di persone competenti su determinate aree tematiche.

ART. 4 – ORDINAMENTO INTERNO – ORGANI – RAPPRESENTANZA

L’ordinamento interno del Comitato è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, le cariche sono elettive e tutti gli aderenti possono esservi nominati.
Sono organi del Comitato: l’Assemblea degli Aderenti, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Non può far parte del Consiglio Direttivo o assumere il ruolo di Presidente chi sia membro del direttivo, segretario o presidente di altra forza politica, oppure sia eletto a carica elettiva pubblica in seno a altra forza politica.
Tutte le cariche sono prive di qualunque quota o retribuzione, e non comportano alcuna responsabilità legale ove non esplicitamente indicato nel presente statuto o richiesto da disposizioni di legge.
La rappresentanza legale del Comitato di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

ART. 5 – ADERENTI – DIRITTI – OBBLIGHI
Possono far parte del Comitato le persone fisiche, purchè maggiorenni, che ne condividono pubblicamente le finalità e i seguenti principi ispiratori:
1)    Necessità di elaborazione di PROGETTI condivisi, strutturati, concreti e armonici per la città di Legnano
2)    Giustizia sociale
3)    Etica pubblica
4)    Disinteresse privato e rigorosa autonomia da lobby e gruppi di interesse
5)    Laicità nell’impegno in politica
6)    Governo della città partecipato
7)    Dialogo e confronto costruttivo sia all’interno del Comitato sia con parti esterne, valorizzando le singole personalità per l’interesse comune
Chi intende aderire al Comitato deve rivolgere espressa domanda motivata al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che il Comitato si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto, gli eventuali regolamenti e di intendere partecipare alla vita del Comitato; deve versare la quota di iscrizione. Deve inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, comunicandone l’esito agli interessati per lettera o all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.
L’aderente che intende recedere dal Comitato deve darne comunicazione scritta al Presidente.
L’esclusione degli Aderenti può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli aderenti:
a) non in regola con il pagamento della quota di adesione, trascorsi 30 giorni dalla data indicata dal Consiglio Direttivo per il pagamento
b) che non hanno partecipato ad almeno tre assemblee consecutive, salvo causa di forza maggiore comunicata al Consiglio Direttivo
c) che per qualunque causa, a giudizio del Direttivo, hanno dimostrato di non condividere gli scopi del Comitato, di non rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.
Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata o PEC all’aderente unicamente nel solo caso c). In tal caso, l’aderente avrà diritto a presentare al Consiglio Direttivo le sue motivazioni per chiedere una revisione della decisione, e il Direttivo deciderà nella prima convocazione utile. Permanendo la decisione di esclusione, l’aderente potrà appellarsi all’Assemblea degli Aderenti  in occasione della prima convocazione utile; in tal caso non potrà farsi rappresentare per delega.
Non potrà essere riammesso l’aderente che, contestualmente alla domanda di riammissione, non provveda a corrispondere l’importo di eventuali quote di adesione non ancora versate al momento delle dimissioni o dell’esclusione.
Gli aderenti hanno diritto a essere informati e a prendere parte alle attività del Comitato. Le attività del Comitato, a tal fine, vengono riportate sul sito internet del Comitato.
Gli aderenti sono tenuti alla corresponsione di una quota di adesione annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita del Comitato.
Gli aderenti prendono parte alle attività del Comitato a titolo personale, pertanto non rappresentano in alcun modo altri gruppi, enti, partiti, ecc.
Gli aderenti hanno il dovere di rispettare il presente statuto e le norme di legge vigenti.

ART. 6 – REGISTRO DEGLI ADERENTI

Gli aderenti sono iscritti in un apposito registro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente del Comitato.

ART. 7 – PRESTAZIONI DEGLI ADERENTI

Il Comitato per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli aderenti fatta eccezione per un rimborso, autorizzato dal Consiglio Direttivo, delle eventuali spese effettivamente sostenute.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L’Assemblea si compone di tutti gli Aderenti in regola con il versamento delle quote di adesione.
L’Assemblea fornisce gli indirizzi delle attività del Comitato, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, approva un bilancio annuale a consuntivo e di previsione, provvede all’attuazione delle modifiche statutarie e delibera sugli altri argomenti di sua competenza previsti dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, e tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta tanti Aderenti che rappresentino almeno tre decimi degli Aderenti. La convocazione è fatta mediante e-mail o lettera agli aderenti con indicazione del luogo e dell’ora dell’adunanza e degli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno. L’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio Direttivo e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Aderenti. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l’assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Aderenti presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Ciascun aderente può intervenire all’assemblea personalmente o per il tramite di un altro aderente munito di delega scritta in calce all’avviso di convocazione. Ciascun aderente non può rappresentarne più di due compreso se stesso. L’assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato.
L’assemblea delibera con la maggioranza più uno degli aderenti presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 e un massimo di 17 componenti.
Il Consiglio Direttivo del Comitato è composto:
a) dal Presidente del Comitato che lo presiede;
b) da membri eletti dall’Assemblea degli Aderenti fra gli aderenti al Comitato, in un numero che viene stabilito dall’Assemblea all’atto dell’elezione nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni dal momento della sua nomina. In caso di dimissioni di membri dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso rimane in carica a condizione che il numero dei sui membri non scenda sotto al numero minimo indicato al comma 1.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione, decadenza ed espulsione degli aderenti; definisce le linee programmatiche dell’attività del Comitato; costituisce commissioni e nomina istruttori per compiere l’attività del Comitato stabilendone l’eventuale compenso; redige i bilanci preventivi e i conti consuntivi per presentarli all’Assemblea degli Aderenti insieme con la propria relazione; delibera sull’assunzione e attuazione di iniziative che impegnino oneri finanziari a carico del Comitato; assiste all’Assemblea generale dei soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su proposta scritta e motivata di almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla misura della quota di iscrizione e del contributo di adesione (annuo).
Il Consiglio Direttivo delibera in merito ad eventuali regolamenti interni.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli Aderenti; è consegnatario del patrimonio del Comitato, cura la gestione del bilancio, convoca e presiede l’Assemblea degli Aderenti e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente è rieleggibile e dura in carica 2 anni dal momento della sua elezione.
Il Presidente può delegare alcune sue funzioni ai soci informando il Consiglio Direttivo.
Il Vice – Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può assumere compiti che, in via permanente o volta a volta, gli siano delegati dal Presidente. Sostituisce fino a nuove elezioni il Presidente che per qualsivoglia motivo cessa dalla carica prima della scadenza del suo mandato; in tal caso le elezioni saranno indette entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica.

ART. 11 – TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa al Comitato sarà pubblicata sul sito internet dell’associazione, prevedendo eventuali aree ad accesso riservato agli aderenti.
I dati personali degli aderenti non potranno essere divulgati a terzi.

ART. 12 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente statuto e l’eventuale scioglimento del Comitato sono deliberate dall’Assemblea degli Aderenti  su proposta presentata da almeno un terzo degli aderenti o dal Consiglio Direttivo. Per le deliberazioni dell’Assemblea in ordine allo scioglimento o allo statuto occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti alla votazione. Il Comitato si considera sciolto qualora, nel corso di un anno solare, non sia stata convocata l’Assemblea degli Aderenti.

ART. 13 – PATRIMONIO

Il Comitato trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli aderenti;
b) erogazioni liberali degli aderenti e dei terzi;
c) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato a norma di legge.
Il Comitato è tenuto alla conservazione della documentazione nei termini di legge.
Il Comitato è tenuto obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.
Il patrimonio del Comitato è indivisibile fra gli aderenti e su di esso l’aderente, che cessi di far parte per qualsiasi motivo del Comitato, perde ogni diritto anche pro quota.
In caso di scioglimento cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, i beni di proprietà del Comitato saranno devoluti a fini di utilità sociale.

ART. 14 – BILANCIO

Il Comitato Direttivo redige annualmente i rendiconti economico-finanziari costituenti il Bilancio che viene approvato dall’Assemblea.

ART. 15 – COPERTURA FINANZIARIA

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria. Ogni spesa deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza viene autorizzata dal Presidente che informa il Consiglio Direttivo.
Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese vengono destinate al bilancio dell’anno successivo.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile.


REGOLAMENTI

Regolamento candidature e nomine

Il consiglio direttivo di Legnano Futura

Visto l’art.9 dello statuto del Comitato
Visto che l’assemblea degli aderenti in data 12 dicembre 2016 ha deliberato che il Comitato civico Legnano Futura presenterà una lista civica alle elezioni comunali di Legnano del 2017, utilizzando il simbolo concesso per tale occasione dall’aderente Stefano Quaglia, demandando gli aspetti direttivi e organizzativi della suddetta lista civica al consiglio direttivo del Comitato

DELIBERA
il seguente regolamento interno

1)    Potrà fare domanda di candidarsi alla carica di consigliere comunale nella lista civica “Legnano Futura” chi sia in possesso della qualifica di aderente al Comitato nei 6 mesi precedenti la data delle elezioni, sia in regola con il pagamento della quota associativa e abbia adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto in capo agli aderenti
2)    L’ammissione alla lista dei candidati di cui al punto 1 è deliberata dal consiglio direttivo, in capo al quale è demandata la formazione della lista e l’ordine di presentazione dei candidati
3)    Nel caso in cui il sindaco di Legnano, o altri, intendessero nominare un rappresentante di Legnano Futura in enti o istituzioni, il vaglio dei nominativi, nonché le eventuali trattative, saranno affidati al consiglio direttivo
4)    Non saranno ammessi, nella lista dei candidati al consiglio comunale, dei candidati che si qualifichino “indipendenti”

Legnano, 9 gennaio 2017